Dopo la crisi del 2008 il debito medio delle famiglie italiane si è notevolmente alzato. In molti casi sussiste un sovra-indebitamento che porta le famiglie a dover sopportare il peso della propria posizione per tutta la vita, con l’impossibilità sopravvenuta di risolvere la propria posizione nei confronti dei creditori.
A questo punto la domanda è: ma tutti i debiti del genitore o di qualsiasi soggetto, una volta questi defunto, vengono a ricadere sui propri eredi?
La legge italiana , attraverso alcuni istituti giuridici, tutela l’erede nella libera scelta di potersi auto-determinare e non subire conseguenze se non derivanti dalle proprie libere scelte.
 
debito pubblico
 
Riteniamo opportuno pertanto chiarire le funzioni di alcuni istituti di diritto civile riguardanti le questioni ereditarie, al fine di fornire un quadro generale un pò più chiaro su questioni  purtroppo molto attuali. Il Codice Civile prevede
 
1) ACCETTAZIONE DELL’EREDITA’
Chi è chiamato all’eredità (l’erede) di un defunto può acquisirla solo mediante la cosiddetta “accettazione“, che può essere espressa o tacita (art. 474 cod. civ.). A prescindere dalla forma con cui si manifesta l’accettazione,  la stessa ha effetto retroattivo: ciò significa che gli effetti dell’accettazione iniziano a decorrere non dal momento dell’accettazione in sé considerata, ma risalgono al momento della morte del defunto, ossia all’apertura della successione (art. 459 cod. civ.). In questo modo, il nostro ordinamento garantisce la continuità nella titolarità e nella gestione dei beni e dei diritti che fanno parte dell’eredità (c.d. “asse ereditario”): con l’effetto retroattivo dell’accettazione, si elimina infatti l’incertezza giuridica relativa al periodo intercorrente fra la data della morte del defunto (ossia la data in cui i beni e i diritti hanno – per così dire – “perso il loro titolare”) e la data dell’accettazione della persona chiamata all’eredità (ossia la data in cui l’asse ereditario “riacquista un titolare”definito appunto l’erede. In questo caso tutti i crediti e i debiti del de cuius entrano a far parte del patrimonio dell’erede.
 
 
2) ACCETTAZIONE CON BENEFICIO DI INVENTARIO 
L’istituto dell’accettazione con beneficio d’inventario è un’eccezione a tale regola, tenendo separati i due patrimoni, cioè quello della persona defunta e dell’erede,  sino all’estinzione dei debiti ereditari. In tal modo l’erede garantirà il pagamento degli eventuali debiti ereditari unicamente con il patrimonio del de cuius. Dopo aver estinto tutte le passività del de cuius, l’erede potrà acquisire il residuo asse patrimoniale.Tale istituto giuridico ha il suo fondamento per tutelare l’erede che, temendo di rispondere anche con il suo patrimonio personale ai debiti lasciati dal de cuius, si avvale del beneficio d’inventario, col quale verificherà l’esatta posizione debitoria e creditoria del defunto ed è ragionevole presumere che accetterà l’eredità solo se le attività del patrimonio ereditato supereranno le passività.
 
L’accettazione con beneficio d’inventario è OBBLIGATORIA per gli interdetti, gli inabilitati, i minori d’età ed i minori emancipati, nonché a discrezione del giudice, i beneficiari dell’amministrazione di sostegno.
 
Tale procedura è atto di volontaria giurisdizione, ossia è esercitabile direttamente da che ne ha diritto, mediante un’istanza presentata al Cancelliere del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, oppure ricevuta da un Notaio. Tale dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall’inventario di tutti i beni del de cuius esistenti al momento del decesso.
 
 
3) RINUNCIA ALL’EREDITA’
Se il chiamato all’eredità (erede) non intende accettarla, ad esempio perché i debiti del defunto sono superiori ai crediti, può rinunciare espressamente. In questo modo egli fa cessare gli effetti verificatisi nei suoi confronti a seguito dell’apertura della successione e rimane, pertanto, completamente estraneo alla stessa, con la conseguenza che nessun creditore potrà rivolgersi a lui per il pagamento dei debiti ereditari, né egli potrà esercitare alcuna azione ereditaria o acquistare alcun bene facente parte della successione. La rinuncia all’eredità, però, non può essere sottoposta ad una condizione o ad un termine, né può essere limitata solo ad una parte dell’eredità. In poche parole non si può decidere di rinunciare all’eredità dei debiti per accettare, magari, il patrimonio attivo del defunto.
 
Operativamente, i termini per la presentazione sono:
•se si è in possesso di beni ereditari: tre mesi dal decesso (art. 458 codice civile)
•se non si è in possesso dei beni ereditari: fino alla prescrizione del diritto (10 anni).
E’ opportuno effettuare la rinuncia prima della presentazione della denuncia di successione o comunque prima di dividere l’eredità.
 
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Staff Studio Legale Cianci